Agenzie di viaggio e Tour operator, il Ministero del Turismo emana un nuovo bando per la digitalizzazione
Il Ministero del Turismo ha emanato l’Avviso prot. n. 14406 in data 31 luglio 2023, il quale stabilisce le modalità per presentare le domande al fine di ottenere le risorse destinate al sostegno di agenzie di viaggio e tour operator. Questa iniziativa è prevista dal Decreto del Ministro del Turismo, in collaborazione con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, come specificato nel prot. n. 12331 datato 28 giugno 2023 e nei relativi allegati 1 e 2.
Il Ministero aveva infatti emesso nei giorni scorsi un emesso un decreto che assegna 39 milioni di euro alle agenzie di viaggio e ai tour operator per il sostegno del settore. Le richieste dovranno essere presentate tramite una piattaforma online appositamente creata. I dettagli su come accedere alla piattaforma e presentare la domanda di contributo saranno pubblicati in un avviso ufficiale dal Ministero del Turismo.
Il Ministero del Turismo ha pubblicato nella pagina “Criteri e modalità”, il decreto che dà attuazione all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come rifinanziato per l’annualità 2023 dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la ripartizione e assegnazione di 39 milioni di euro a sostegno delle agenzie di viaggio e tour operator.
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Soggetti Beneficiari
I soggetti beneficiari del contributo sono agenzie di viaggio e i tour operator che esercitino attività primaria o prevalente identificata dai codici ATECO 79.1, 79.11 o 79.12.
Inoltre, dovranno possedere i seguenti requisiti:
– essere iscritti nel Registro delle Imprese;
– essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso;
– avere sede legale in Italia;
– essere in regola con gli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché essere in possesso di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per tutte le annualità dal 2019 al 2023;
– non essere destinatari di sanzioni interdittive;
– essere in regola in materia contributiva, fiscale e assicurativa;
– aver subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi nel 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell’anno 2019 o, in alternativa essere costituite dal 1° gennaio 2020.
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Calcolo del contributo per le Agenzie di viaggio e i Tour operator
- la differenza tra l’ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e l’ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2021. Al fine di determinare correttamente l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni o di prestazione dei servizi;
- la differenza tra l’ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e l’ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, che rappresenta una parte deH’ammontare del fatturato e dei corrispettivi della lettera a), determinate come segue:
- tutte le fatture riepilogative mensili per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, senza la contabilizzazione dell’lva, per la vendita dei pacchetti e servizi turistici dei tour operator, ai sensi dell’art. 74-ter, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, annotate nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o nell’apposito registro tenuto a norma dell’articolo 39 del medesimo decreto, con riferimento all’anno d’imposta cui le provvigioni si riferiscono, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale;
- tutte le fatture attive, al netto dell’lva, per le provvigioni relative all’intermediazione nella vendita di crociere, biglietti aerei, ferroviari, marittimi ed automobilistici, soggiorni alberghieri ed extra alberghieri, noleggio mezzi di trasporto e per ogni altra attività di intermediazione annotate nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- l’ammontare globale dei corrispettivi al netto dell’lva, derivanti dalle operazioni di intermediazione effettuate ai sensi dell’art. 22, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, annotato nel registro di cui all’art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza di cui alla lettera a) le seguenti percentuali, al netto della differenza di cui alla lettera b) del precedente comma 1: - 5 per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta 2019;
- 3 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta 2019;
- 1 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;
- 0,5 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.
- L’ammontare del contributo è altresì determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza di cui alla lettera b) del precedente comma 1:
- 50 per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta 2019;
- 30 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta 2019;
- 10 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019
- 5 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 50 di milioni euro nel periodo di imposta 2019.
- Le operazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 devono essere considerate al netto delle note di variazione di cui aN’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con data di emissione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 e nello stesso periodo del 2019.
Inoltre…
- Il 50% del contributo richiesto ai sensi dei commi 2 e 3 è erogato entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4, nelle more dell’istruttoria e salvo ripetizione dell’indebito, nei limiti della capienza disponibile nell’ambito del regime “de minimis”. Il saldo, pari al rimanente 50% del contributo, sarà corrisposto previo esito positivo dei controlli di cui al successivo articolo 5.
- Qualora il soggetto richiedente sia stato costituito o sia stato autorizzato dopo il 1° gennaio 2020, l’ammontare del contributo teorico sarà pari a 1.500,00 euro. Nel limite delle risorse a disposizione.
- Qualora i contributi calcolati ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 siano inferiori a 1.500,00 euro, l’ammontare del contributo teorico è comunque pari a tale soglia minima. Nel limite delle risorse a disposizione.
- Le somme eventualmente residuali sono ripartite tra tutti i soggetti aventi diritto. I contributi sono determinati ai sensi dei commi precedenti.
- Qualora il totale dei contributi teorici da erogare sia superiore all’ammontare delle risorse, si provvede all’attribuzione proporzionale delle stesse tra tutti i beneficiari, esclusi i soggetti di cui ai precedenti commi 6 e 7.
- L’erogazione dei contributi è subordinata al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Allo stesso modo, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Per ottenere informazioni più dettagliate sugli importi, contatta gli esperti di Coesio & Partners!
Come presentare la domanda
Per richiedere il contributo, è necessario presentare la domanda esclusivamente tramite la Piattaforma informatica dedicata, accessibile attraverso SPID/CIE, raggiungibile al link https://istanze.ministeroturismo.gov.it/.
La piattaforma consente al titolare o al rappresentante legale dell’operatore economico di:
- Accedere al servizio utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta d’Identità Elettronica (CIE).
- Delegare espressamente un soggetto terzo per la presentazione dell’istanza, allegando il modulo apposito.
- Fornire le dichiarazioni autocertificate richieste.
- Inoltrare la domanda di contributo firmata digitalmente dal soggetto interessato o dal delegato, ottenendo una ricevuta di avvenuta ricezione del sistema.
Le domande di contributo potranno essere trasmesse a partire dalle ore 12:00 del giorno 8 agosto 2023 fino alle ore 12:00 del giorno 22 settembre 2023. L’ordine di presentazione delle istanze non avrà alcun impatto sul processo di valutazione.
È possibile inviare un’unica istanza per ciascun operatore economico tramite lo sportello telematico. L’accesso al sistema permette di scaricare un Manuale operativo che guiderà nella compilazione dell’istanza.
Affinché la domanda sia ammissibile, deve pervenire completa di tutte le informazioni richieste e dei relativi allegati.
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